
San Giuliano: il giudice boccia ancora la multa agli over 50 non vaccinati
DISCRIMINAZIONE Sentenza a Milano ritiene ingiusto l’obbligo anche perché ha creato cittadini di serie A e di serie B
San Giuliano Milanese
Una donna di sessant’anni di San Giuliano Milanese ha ottenuto dal giudice di pace di Milano l’annullamento della sanzione amministrativa di 100 euro che ha colpito tutti gli italiani con più di 50 anni che dopo il 15 giugno 2022, non si fossero sottoposti ad almeno una dose della vaccinazione contro il virus del Covid o, se vaccinati prima, non avessero fatto una dose di richiamo. Non è la prima sentenza di questo tipo e non sarà l’ultima, ma questa volta il giudice Elena Sesini ha anche ritenuto che l’obbligo, in quanto limitato a una determinata fascia di età, sia da considerare anche discriminatorio. L’Agenzia delle entrate nel corso del procedimento di opposizione alla sanzione amministrativa avviato dalla sangiulianese non è stata a guardare ma si è costituita in giudizio depositando una memoria, ed è stata condannata a risarcire alla donna oltre 400 euro tra spese di giudizio e compensi all’avvocato.
La 60enne, assistita dal legale sangiulianese Pierluigi Fettolini, ha chiesto che venisse dichiarato nullo l’avviso di addebito della sanzione, eccependo prima di tutto di non aver ricevuto la notifica dell’avvio del procedimento amministrativo. Il giudice di pace, ripercorrendo l’iter che ha portato all’irrogazione delle sanzioni a oltre un milione e mezzo di cittadini, ritiene che l’abrogazione dell’obbligo vaccinale alla fine del 2022 abbia “di fatto posto nel nulla l’illecito di cui alla condotta sanzionata”; “diversamente vi sarebbe stata illegittima disparità di trattamento tra coloro che abbiano compiuto i 50 anni prima della cessazione dello stato di emergenza e coloro che li abbiano compiuti dopo”. Il giudice di pace aggiunge che “non è assolutamente provata l’efficacia vaccinale quale strumento di prevenzione del contagio” e “di conseguenza dal punto di vista epidemiologico vaccinati e non vaccinati vanno necessariamente trattati come soggetti tra loro sostanzialmente equivalenti”, in quanto “la legge impositiva di un trattamento sanitario e la sanzione corrispondente risultano legittime solo quanto il trattamento sia diretto a preservare lo stato di salute della comunità e non incida negativamente sullo stato di salute di chi viene obbligato”.
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