Lodi, non paga l’Iva ma è assolto

Assoluzione con formula piena in tribunale a Lodi per un ex mobiliere cinquantenne del Basso Lodigiano, che era stato denunciato nel 2011 dall’Agenzia delle entrate per violazione dell’articolo 10 ter del decreto 74 del 2000: alcuni anni prima non aveva versato entro i termini circa 74mila euro di Iva, che risultavano dovute all’erario in base alla dichiarazioni fiscali regolarmente presentate dall’impresa.

L’imputazione appariva correttamente formulata alla luce della normativa all’epoca vigente, dato che la soglia al di sotto della quale l’evasore Iva non veniva processato era di circa 50mila euro, ma il difensore dell’imputato, l’avvocato Gianluca Maglio di Lodi, ha invocato davanti al giudice Vincenzo Picciotti una decisione di pochi giorni fa della Corte costituzionale, la numero 80 del 2014, che di fatto eleva a 103mila euro la soglia al di sopra della quale questo tipo di violazione fiscale comporta anche una condanna penale. E il tribunale, verificata la norma oggi vigente, ha deciso che il reato in questo caso non sussiste. Fermi restando il debito Iva, gli interessi e le sanzioni conseguenti al mancato versamento.

Il pronunciamento della Consulta era stato sollecitato lo scorso anno dai tribunali di Bologna e di Bergamo, dato che in alcuni casi la normativa avrebbe “determinato il paradossale risultato di riservare un trattamento meno favorevole a chi ha tenuto la condotta meno lesiva degli interessi del fisco”. In un caso, rileva la corte costituzionale, “se un imprenditore non avesse presentato la dichiarazione Iva non avrebbe superato la soglia di punibilità penale, superandola invece qualora avesse presentato la dichiarazione per il medesimo importo ma poi non avesse versato l’imposta entro i termini”. A complicare la normativa, anche la revisione (spesso al ribasso) delle soglie di punibilità introdotta dal decreto legge 138 del 2011.La Consulta ha quindi dichiarato incostituzionale l’articolo 10 del del decreto 74 del 2000 qualora punisca l’omesso versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione per importi inferiori a 103.291,38 euro, con riferimento a fatti antecedenti al 17 settembre 2011. Come l’ex mobiliere della Bassa.

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