LA SENTENZA Picchia chi lo ha accolto, ma per i giudici il migrante violento può rimanere

La prefettura di Lodi aveva revocato il suo diritto a vitto e alloggio gratis, ma secondo il Tar le norme europee non lo permettono

Aggredisce e minaccia il responsabile del centro di accoglienza (Cas) in cui era ospite, ma secondo i giudici questo comportamento non basta per revocargli il diritto all’accoglienza, con vitto e alloggio. Succede nel Lodigiano, dove il Prefetto si è visto annullare dal Tar il decreto di revoca delle misure di accoglienza. La decisione della prefettura era basata sull’articolo 23 del decreto legislativo 142 del 2015, che prevede che “in caso di comportamenti gravemente violenti del cittadino straniero, l’unica sanzione da applicare consista nella revoca, peraltro definitiva, delle misure di accoglienza originariamente riconosciute a suo favore. Il decreto peraltro era stato adottato dal Consiglio dei ministri e approvato dal presidente della Repubblica in recepimento della direttiva 33 del 2013 dell’Unione europea. Ma l’avvocato Michele Spadaro di Milano, che assiste l’extracomunitario, ha evidenziato che la revoca dell’accoglienza deve essere disposta solo come “extrema ratio”, mentre lo spirito della direttiva comunitaria è improntato a un criterio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. E anche la seconda sezione del Tar della Lombardia è di questo avviso, sottolineando che “la revoca di una misura di accoglienza non può essere disposta indiscriminatamente per qualsiasi violazione delle regole della struttura in cui è ospitato”.

La revoca dell’accoglienza era stata decisa dal Prefetto di Lodi nell’aprile del 2019 e in fase cautelare la stessa sezione del Tar aveva respinto la richiesta di sospensione del provvedimento prefettizio, ma la sentenza di merito invece fa propria l’interpretazione più favorevole al migrante adottata dalla Grande sezione della corte di giustizia dell’Unione europea il 12 novembre del 2019, secondo la quale l’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione vieta agli stati membri di prevedere, tra le sanzioni per i richiedenti asilo, la revoca delle condizioni materiali di accoglienza per alloggio, vitto o vestiario, “dato che priverebbe il richiedente della possibilità di soddisfare le sue esigenze elementari”. E così secondo il Tar il decreto applicato dalla Prefettura di Lodi contrasterebbe con la giurisprudenza comunitaria. Quindi il migrante violento si è visto confermare il diritto di essere ospitato in una struttura a spese dello Stato.

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