MASSALENGO La Finanza scopre il cd della contabilità in nero: sanzioni definitive dopo 17 anni

Dopo l’ispezione in una azienda di logistica, una lunga trafila di ricorsi tributari

Il blitz della guardia di finanza nel 2005, con la scoperta di un cd rom contenente una contabilità parallela, ma la sentenza definitiva, con la condanna a pagare quanto preteso dall’Agenzia delle entrate per una (ormai non più) presunta evasione fiscale da centinaia di migliaia di euro, è arrivata solamente qualche settimana fa.

L’ennesimo caso di giustizia tributaria ventennale, o quasi, riguarda una grossa società di logistica di Massalengo, dove il nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza aveva compiuto una verifica generale e accurata, rinvenendo un cd rom intitolato “gasolio 2002/2003/2004”, contenente documentazione extracontabile. All’esito del controllo, l’Agenzia delle entrate aveva notificato anni dopo all’azienda un avviso di accertamento per Ires, Irap, Iva e accessori in rettifica a quanto dichiarato dall’impresa nel 2005 per i redditi del 2004.

In primo grado, nel 2010, la commissione tributaria provinciale di Lodi aveva accolto il ricorso presentato dall’azienda. Ma a quel punto l’Agenzia delle entrate aveva presentato appello, contestando la contabilizzazione di costi per carburanti per 1,178 milioni di euro - ritenuti indeducibili perché “non inerenti -, per la relativa Iva per 235mila euro, e, tra l’altro, per corsi di manutenzione su mezzi di terzi. Così nel 2012 la commissione tributaria regionale ribaltava la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo l’accertamento, con l’eccezione di contestazioni per circa 14mila euro. A questo punto l’azienda ha presentato ricorso per Cassazione, contestando prima di tutto il “valore probatorio” del Cd rom con la contabilità “in nero”. Secondo la quinta sezione civile della Cassazione però il cd rom è da considerarsi “prova presuntiva qualificata”, di fatto una “confessione extragiudiziale” dell’imprenditore, e quindi utilizzabile nel merito della decisione. L’indeducibilità delle spese per carburante deriva dal fatto che sarebbero state effettuate non per veicoli di proprietà dell’azienda di logistica, ma di imprese locatarie o addirittura per mezzi non in uso alla società.

Il ricorso in Cassazione dell’azienda è stato quindi rigettato, e oltre all’avviso di accertamento, l’impresa deve ora pagare oltre 10mila euro di spese di lite.

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