Si schianta in A1 per una volpe«Le Autostrade responsabili»

Se un conducente ha un incidente in autostrada per colpa di un animale che all’improvviso spunta sulle corsie, di regola c’è una responsabilità dell’ente gestore, nel caso Autostrade per l’Italia: è l’orientamento espresso dalla terza sezione civile della corte di cassazione sulla base del ricorso presentato da Alberto A., titolare di un’impresa di commercio di carta di Ancona, che il 9 settembre del 1998 si schiantò con l’auto aziendale contro un guard rail dell’Autosole a Livraga, riportando contusioni e pesanti danni al veicolo. Quando era intervenuta la polizia stradale per i rilievi aveva messo a verbale di aver perso il controllo del veicolo per evitare una volpe ferma sulla seconda corsia. E aveva chiesto ad Autostrade per l’Italia un risarcimento, istanza approdata al giudizio del tribunale civile di Lodi.

Che però il 16 luglio del 2002 aveva respinto la richiesta dell’automobilista, ritenendo che non sussistesse la responsabilità del gestore dell’autostrada per cose in custodia e che non vi fosse nemmeno la base per un risarcimento motivato da colpa. Autostrade si era difesa sostenendo che la presenza dell’animale fosse “un fatto eccezionale e imprevedibile”.

A quel punto l’imprenditore aveva fatto ricorso in appello, presso il tribunale civile di Milano, ma anche qui il risarcimento gli era stato negato: il giudice del secondo grado aveva motivato il suo rigetto della richiesta di danni per la sussistenza di incertezze sulla dinamica dell’incidente, in particolare perché non era chiaro se si fosse trattato di una volpe o di un generico “animale simile a un cane e dal pelo rossiccio”. E anche una nota dell’Ufficio caccia di Lodi che attestava la presenza di volpi nella zona di Livraga, in quel periodo, non era stata ritenuta dal tribunale d’appello come una prova certa.

Ma il commerciante marchigiano non si è arreso e ha presentato ricorso alla suprema corte. E qui le sentenze sfavorevoli all’automobilista sono state annullate. Perché i giudici romani ritengono che le autostrade siano “per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza”, e quindi l’automobilista che, pagato un pedaggio, si affida a un’infrastruttura deputata alla percorrenza veloce, ha diritto di essere tutelato facendo affidamento sulle dotazioni di sicurezza esistenti e che pacificamente possono essere pretese, come ad esempio una rete in grado di impedire l’accesso agli animali, indipendentemente dal fatto che siano domestici o selvatici.

Così i giudici della Cassazione hanno rimandato il caso al tribunale d’appello civile di Milano, segnalando che per Autostrade si tratta di una responsabilità oggettiva, che può aversi anche in mancanza di comportamenti non diligenti o di colpe da parte dell’ente gestore della strada. Eventualmente spetta all’ente gestore dimostrare di non avere responsabilità, ad esempio per comportamenti inadeguati dell’automobilista. A questo punto, si attende la nuova sentenza.

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