Obbligo del Green pass per i lavoratori: istruzioni per l’uso

Da venerdì 15 ottobre sarà necessario essere vaccinati o avere un tampone negativo per entrare in ufficio o in fabbrica

Scatta domani, venerdì 15 ottobre, l’obbligo del Green pass per tutti i lavoratori. L’accesso ai luoghi di lavoro sarà consentito solo con la certificazione verde ottenuta con vaccino, tampone negativo o esenzione dal vaccino per motivi sanitari (certificata). Sono esclusi dall’obbligo del Green pass solo gli utenti e i clienti. Il primo ministro Mario Draghi ha firmato il Dpcm con le linee guida. L’obbligo è in vigore per ora fino al 31 dicembre.

L’obbligo del Green pass

La norma è semplice: tutti i lavoratori da domani devono esibire il Green pass per accedere ai luoghi di lavoro. «Oltre ai lavoratori dipendenti della singola amministrazione, sono soggetti all’obbligo i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e collaboratori e i prestatori o frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano all’interno degli uffici posta d’ufficio o privata. Sono esclusi soltanto gli utenti». Il controllo spetta al datore di lavoro, che può delegare l’incombenza a specifico personale con atto scritto. Il controllo può essere eseguito all’ingresso o successivamente, e anche solo, a rotazione, su un campione non inferiore al 20 per cento. I privati non sono tenuti a chiedere il Green pass ad artigiani o professionisti che entrino nella propria abitazione, perché sono clienti e non datori di lavoro. Al contrario, i privati sono responsabili del controllo del Green pass per colf, baby-sitter o badanti.

Chi è senza Green pass

I dipendenti sprovvisti di certificazione verde o che si rifiutano di esibirla devono essere allontanati dal posto di lavoro, e ciascun giorno di mancato servizio è da considerarsi assenza ingiustificata senza diritto allo stipendio, compresi eventuali giorni festivi o non lavorativi, fino all’esibizione del certificato verde. Oltre alla retribuzione, il lavoratore senza Green pass non matura alcuna altra componente della retribuzione e i giorni di assenza non concorrono alla maturazione delle ferie. Il dipendente non incorre però nel licenziamento. Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore e sostituirlo, per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili una sola volta. Il lavoratore con esenzione per motivi sanitari non è soggetto ai controlli.

Le sanzioni

Il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza Green pass va incontro a una multa che va da 600 a 1.500 euro, mentre il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole rischia una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. La mancanza del Green pass non può essere aggirata con la concessione del lavoro agile, ma al contrario se datore di lavoro e dipendente si accordano per il lavoro agile, il dipendente non è tenuto ad esibire il Green pass. Le multe possono essere elevate nel corso dei controlli da parte delle forze dell’ordine, ma il datore di lavoro deve segnalare alla Prefettura ai fini sanzionatori l’eventuale accesso senza Green pass da parte di un dipendente.

Caos tamponi

Il costo del tampone per ottenere il Green pass è a carico del dipendente, salvo diverso accordo con il datore di lavoro. Come prevedibile, sono già visibili i primi effetti dell’obbligo con le farmacie che eseguono tamponi antigenici a prezzi calmierati già intasate di prenotazioni. Il Green pass è valido per 48 ore dal momento dell’esecuzione con i tamponi rapidi, per 72 ore con i tamponi molecolari.

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