Tassa soggiorno, vince il Comune

«Il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno ed il relativo tariffario sono pienamente conformi a quanto previsto dalla legge. A stabilirlo è la sentenza (emessa il 9 aprile e depositata il 12 luglio) con cui la Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso e la richiesta di risarcimento presentati da un esercizio alberghiero di Lodi contro le delibere di consiglio comunale e di giunta municipale che nel giugno 2012 avevano definito modalità ed entità dell’imposta a carico di chi soggiorna nelle strutture ricettive della città». Lo comunica il Comune di Lodi con una nota ufficiale. «Tutti i 5 profili di presunta irregolarità degli atti a tale proposito assunti dall’amministrazione comunale sono stati ritenuti infondati dal Tar - dicono ancora in Broletto -. Per quanto riguarda l’ipotesi di attribuzione agli albergatori del ruolo di soggetto passivo o di sostituto dell’imposta, la sentenza sottolinea come il regolamento chiarisca bene che il soggetto passivo è “chi pernotta in una delle strutture ricettive” e che solo questi sia tenuto al pagamento, senza che venga fatto carico ai titolari delle attività di nessuna responsabilità aggiuntiva o solidale, tanto più che in caso di mancato pagamento il regolamento sancisce inequivocabilmente che spetta al Comune procedere alla riscossione coattiva nei confronti non degli albergatori ma dei soggiornanti». E ancora. «Ai gestori sono invece affidati adempimenti strumentali all’esazione, “privi di connotati eccessivamente complessi, alla luce delle semplici modalità di calcolo dell’imposta e della facile ed immediata identificabilità delle esenzioni e riduzioni”; tali adempimenti, quindi, “non sono esorbitanti dal complesso di attività che il gestore deve comunque compiere per alloggiare i propri clienti”. In secondo luogo, il ricorrente aveva sottolineato come il Comune di Lodi non possieda qualifica di località turistica, contestando anche la mancata indicazione della destinazione del gettito dell’imposta. In realtà, il Tar ha ricordato come la legge consenta l’applicazione dell’imposta di soggiorno anche nei Comuni capoluogo di Provincia, rilevando inoltre come il regolamento comunale sull’imposta preveda espressamente di utilizzare i proventi dell’imposta stessa per interventi in materia di turismo, da decidere in concertazione tra amministrazione e operatori del settori, nell’ambito di un apposito tavoli di coordinamento».

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