LODI Il Broletto perde il ricorso, via libera alla nuova antenna per i cellulari lungo la 235

Il Tar ha rigettato l’istanza del Comune ritenendo autorizzabile l’impianto

Il nuovo ripetitore per la telefonia cellulare lungo la strada provinciale 235 in territorio di Lodi s’ha da fare: lo ha deciso la seconda sezione del Tar di Milano accogliendo il ricorso presentato dalla società Viasat Communications Italy contro il rigetto dell’istanza di autorizzazione per l’installazione di un impianto di telecomunicazioni localizzato catastalmente su un appezzamento di terreno di 24 metri quadri al mappale 344 del foglio 52. Il “no” dei tecnici dell’Area terza del Broletto era arrivato nel novembre scorso, in questi giorni la sentenza, che oltre ad aver dato ragione alla società di telecomunicazioni, condanna il Comune di Lodi a rimborsarle 2mila euro di spese legali, oltre a oneri e accessori, e a pagare anche il “contributo unificato” del ricorso.

Il Comune aveva già previsto di spendere altri 6.275 euro per l’incarico al proprio difensore. I giudici amministrativi annotano che la memoria difensiva del Comune è stata presentata tardivamente, solo il giorno prima rispetto alla data d’udienza. Ma la decisione è nel merito. I tecnici di via Forni avevano ritenuto che l’istanza di Viasat violasse i dettami del piano di governo del territorio riguardo alla tavola “piano di localizzazione antenne esistenti e di progetto da piano approvato e proposte dei gestori” e le norme del piano dei servizi del Pgt vigente che prevede tali tipologie di intervento nelle sole “aree a servizi per impianti tecnologici”. Ma secondo il Tar questo tipo di limitazione imposta dal Comune sarebbe anacronistica, così come la legge regionale lombarda 4 del 2002 cui fa riferimento, e in contrasto con la consolidata giurisprudenza, secondo la quale alle Regioni e ai Comuni “è consentito individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su ospedali, case di cura ecc. mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei”. Il “no” del Comune non contiene, secondo il Tar “alcun chiaro e inequivoco riferimento a vincoli presenti sull’area”. Le norme comunali attuali costituirebbero un limite alla localizzazione (non consentito) e non invece un criterio di localizzazione (che è tutt’ora consentito). A far ritenere autorizzabile l’impianto anche il fatto che abbia una potenza radioelettrica inferiore a 300 watt, per cui anche la stessa più recente legge regionale lombarda n. 11/2021 non richiede una specifica regolamentazione urbanistica ponendo solo un divieto di installazione sulle aree c.d. sensibili tra le quali, tuttavia, non rientra comunque quella richiesta da Viasat.

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