Cava Tem a Tribiano, assoluzione per il sindaco Lucente

Nessuna condanna ma un’assoluzione con formula piena per il sindaco Franco Lucente. Insomma: in appello, mercoledì in tribunale a Milano, è stata riformata la sentenza di primo grado, cancellando ogni addebito perché «il fatto non sussiste». Tutto era cominciato per una lettera, con tanto di timbro comunale, oggetto di un esposto dell’opposizione. In quello, che secondo gli esponenti della lista di Tribiano, era un atto pubblico il numero uno della giunta tribianese aveva detto una bugia. La vicenda è quella di una cava di prestito per la Tem che avrebbe potuto essere realizzata a Tribiano, ma poi di fatto non è mai stata aperta. “Falso in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale”, secondo l’ipotesi di reato formulata dal pm. In primo grado il giudice, presso il tribunale di Lodi aveva già dimezzato la richiesta del pm che aveva rivendicato una condanna a un anno e mezzo, ma alla fine è stata di 6 mesi con sospensione e niente iscrizione al casellario giudiziario.

Insomma: una condanna già allora senza effetti, ma pur sempre tale. Oggi arriva anche la rivincita morale per il primo cittadino, due anni dopo il macigno che gli era crollato addosso. «Si è gettato fango sul mio nome, soprattutto attraverso i social network - commenta Lucente -. Io non mi sono mai esposto, ho solo precisato che non c’era condanna passata in giudicato. Ho atteso due anni e oggi, con la declaratoria del giudice, posso tutelare la mia persona anche nei confronti di chi con tanto odio si è espresso nei miei confronti. Valuterò le azioni da intraprendere in tal senso».

Il sindaco di Tribiano, avvocato di professione, per la difesa si è rivolto al collega Massimiliano Giotto. «Non poteva andare meglio, nel senso che la corte d’appello quarta sezione - si felicita l’avvocato Giotto – ha dichiarato che il fatto non sussiste. Le motivazioni verranno depositate entro i trenta giorni. Abbiamo agito su profili diversi nell’appello. Il primo, era quello della qualificazione come atto pubblico della lettera del sindaco. Comunque ritenevamo dovesse essere considerata come mera accompagnatoria, espressione di un parere personale dello stesso primo cittadino. Comunque sia, c’è l’assenza dell’elemento psicologico del reato: anche il giudice di primo grado lo aveva rilevato. Il falso ritiene necessariamente la condotta dolosa. Il secondo profilo, è rappresentato dal cosiddetto falso innocuo, perché il comportamento del sindaco e la lettera stessa non hanno creato alcun danno all’ente, o un danno erariale». Su queste basi c’è stata una vittoria piena, comunicata ieri sera al consiglio comunale nel primo intervento del sindaco. «Senza remore avevo dato informazione all’aula comunale della sentenza in primo grado, così ho fatto con questa sentenza della corte d’appello», sottolinea Franco Lucente.

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